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OSPITALITA’ – Comunicazione di ospitalità in favore di CITTADINO EXTRACOMUNITARIO

ARTICOLO 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998 NR. 286:
“Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani posti sul territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48 ore, all’Autorità locale di pubblica sicurezza.

Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 €.”

La modulistica sotto riportata deve essere presentata all’ufficio URP/PROTOCOLLO con i seguenti allegati:

  • COPIA DI UN DOCUMENTO DEL DICHIARANTE
  • COPIA DI UN DOCUMENTO DEL CESSIONARIO (COPIA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO IN CORSO DI VALIDITÀ O COPIA DEL PASSAPORTO)

Se richiesta copia con timbro di ricevimento, bisogna presentare il modulo in duplice copia.

    giovedì 1, Dicembre 2022
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OSPITALITA' - Comunicazione in favore di CITTADINO EXTRACOMUNITARIO 229 KB
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