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INVALIDI: richiesta rilascio tesserino (permanente o temporaneo)

Hanno diritto al rilascio del contrassegno per disabili definivo (valido per cinque anni):

– le persone invalide con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta (art. 381, comma 2, del DPR 495/1992 e successive modificazioni);

–  le persone non vedenti (art. 12, comma 3, del DPR 503/1996), e le persone con residuo visivo non superiore a 1/20 (ventesimisti).

Hanno diritto al rilascio del contrassegno per disabili temporaneo (di durata inferiore ai cinque anni):

– le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche (art. 381, comma 4, del DPR 495/1992);

– le persone con totale assenza di ogni autonomia funzionale e con necessità di assistenza continua per recarsi in luoghi di cura.

L’art. 381, comma 2, del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 chiarisce che “il contrassegno è strettamente personale, [e] non è vincolato ad uno specifico veicolo”. Questo vuol dire che il contrassegno può essere correttamente utilizzato su qualsiasi veicolo impiegato per la mobilità della persona con disabilità, e che non è necessario essere titolari della patente di guida, né essere proprietari del mezzo. Esso può essere utilizzato solo quando l’intestatario o l’intestataria è a bordo del veicolo, e va esposto in originale, in modo ben visibile, sul parabrezza. Solo l’esposizione sul parabrezza anteriore del contrassegno per disabili autorizza la concessione delle particolari agevolazioni riconosciute dalla Legge per la circolazione e la sosta.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

RILASCIO CONTRASSEGNO DISABILI PERMANENTE

(previsto D.L. 30/04/1992 N. 285 Art.7, comma 1 Lett.d comma 4, art.188 e dal DPR 16/12/1992 n.495 Art.381, in esenzione dall’imposta di bollo ex art. 13Bis TAB. ALL. B DPR 642/72)

certificazione medica rilasciata dall’ufficio medico-legale dell’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza in cui sia indicato che il diritto al contrassegno invalidi è stato riconosciuto                  “permanente“;

  1. verbale ASL Legge 104/92 o verbale INPS L. 102/09 se vi è indicato che la persona ha “capacità di deambulazione/motorie impedita o sensibilmente ridotta ex art. 381 del Reg. al C.d.S. e DPR 151/2012 e la persona è “non rivedibile”;
  2. documento d’identità del richiedente disabile;
  3. N ° 2 fotografie in formato tessera (da apporre una sul retro dell’autorizzazione e una sull’istanza).

RINNOVO C.U.D.E. PERMANENTE    

(previsto D.L. 30/04/1992 N. 285 Art.7, comma 1 Lett.d comma 4, art.188 e dal DPR 16/12/1992 n.495)

  1.  certificato medico curante attraverso la compilazione del modello C4 (DGR 138/2015);
  2.  documento d’identità della persona disabile;
  3.  N ° 2 fotografie in formato tessera (da apporre una sul retro dell’autorizzazione e una sull’istanza);

RILASCIO/RINNOVO C.U.D.E. TEMPORANEO (di durata inferiore ai cinque anni)

  1. certificazione medica rilasciata dall’ufficio medico-legale dell’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza in cui sia indicato che il diritto al contrassegno invalidi è stato riconosciuto “temporaneo” o verbale ASL Legge 104/92 o verbale INPS L. 102/09 se vi è indicato che la persona ha “capacità di deambulazione /motorie impedita o sensibilmente ridotta ex art. 381 del Reg. al C.d.S. e DRP 151/201 e che la persona è “rivedibile”;
  2. N ° 2 marche da bollo da € 16.00 da apporre sull’istanza e sull’autorizzazione;
  3. documento d’identità del richiedente disabile; eventuale documento d’identità del curatore/tutore;
  4. n° 2 fotografie in formato tessera (da apporre una sul retro dell’autorizzazione e una sull’istanza);
  5. Il vecchio contrassegno(in caso di rinnovo)

 

    lunedì 21, Novembre 2022
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