Hanno diritto al rilascio del contrassegno per disabili definivo (valido per cinque anni):
– le persone invalide con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta (art. 381, comma 2, del DPR 495/1992 e successive modificazioni);
– le persone non vedenti (art. 12, comma 3, del DPR 503/1996), e le persone con residuo visivo non superiore a 1/20 (ventesimisti).
Hanno diritto al rilascio del contrassegno per disabili temporaneo (di durata inferiore ai cinque anni):
– le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche (art. 381, comma 4, del DPR 495/1992);
– le persone con totale assenza di ogni autonomia funzionale e con necessità di assistenza continua per recarsi in luoghi di cura.
L’art. 381, comma 2, del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 chiarisce che “il contrassegno è strettamente personale, [e] non è vincolato ad uno specifico veicolo”. Questo vuol dire che il contrassegno può essere correttamente utilizzato su qualsiasi veicolo impiegato per la mobilità della persona con disabilità, e che non è necessario essere titolari della patente di guida, né essere proprietari del mezzo. Esso può essere utilizzato solo quando l’intestatario o l’intestataria è a bordo del veicolo, e va esposto in originale, in modo ben visibile, sul parabrezza. Solo l’esposizione sul parabrezza anteriore del contrassegno per disabili autorizza la concessione delle particolari agevolazioni riconosciute dalla Legge per la circolazione e la sosta.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
RILASCIO CONTRASSEGNO DISABILI PERMANENTE
(previsto D.L. 30/04/1992 N. 285 Art.7, comma 1 Lett.d comma 4, art.188 e dal DPR 16/12/1992 n.495 Art.381, in esenzione dall’imposta di bollo ex art. 13Bis TAB. ALL. B DPR 642/72)
certificazione medica rilasciata dall’ufficio medico-legale dell’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza in cui sia indicato che il diritto al contrassegno invalidi è stato riconosciuto “permanente“;
- verbale ASL Legge 104/92 o verbale INPS L. 102/09 se vi è indicato che la persona ha “capacità di deambulazione/motorie impedita o sensibilmente ridotta ex art. 381 del Reg. al C.d.S. e DPR 151/2012 e la persona è “non rivedibile”;
- documento d’identità del richiedente disabile;
- N ° 2 fotografie in formato tessera (da apporre una sul retro dell’autorizzazione e una sull’istanza).
RINNOVO C.U.D.E. PERMANENTE
(previsto D.L. 30/04/1992 N. 285 Art.7, comma 1 Lett.d comma 4, art.188 e dal DPR 16/12/1992 n.495)
- certificato medico curante attraverso la compilazione del modello C4 (DGR 138/2015);
- documento d’identità della persona disabile;
- N ° 2 fotografie in formato tessera (da apporre una sul retro dell’autorizzazione e una sull’istanza);
RILASCIO/RINNOVO C.U.D.E. TEMPORANEO (di durata inferiore ai cinque anni)
- certificazione medica rilasciata dall’ufficio medico-legale dell’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza in cui sia indicato che il diritto al contrassegno invalidi è stato riconosciuto “temporaneo” o verbale ASL Legge 104/92 o verbale INPS L. 102/09 se vi è indicato che la persona ha “capacità di deambulazione /motorie impedita o sensibilmente ridotta ex art. 381 del Reg. al C.d.S. e DRP 151/201 e che la persona è “rivedibile”;
- N ° 2 marche da bollo da € 16.00 da apporre sull’istanza e sull’autorizzazione;
- documento d’identità del richiedente disabile; eventuale documento d’identità del curatore/tutore;
- n° 2 fotografie in formato tessera (da apporre una sul retro dell’autorizzazione e una sull’istanza);
- Il vecchio contrassegno(in caso di rinnovo)