La comunicazione di cessione di un fabbricato è una comunicazione obbligatoria che deve essere presentata da parte di chi concede l’uso esclusivo a qualsiasi titolo (vendita, affitto, uso gratuito) di un immobile, o parte di esso, per un periodo superiore a 30 giorni.
La comunicazione è chiamata “Legge antiterrorismo” e deve essere presentata all’autorità locale di pubblica sicurezza (Decreto legge 21/03/1978, n. 59, art. 12).
L’obbligo della comunicazione di cessione di fabbricato è stato assorbito dalla registrazione del contratto di vendita o locazione (Circolare ministeriale 31/05/2011, n. 557) :
Rimane l’obbligo della comunicazione per i casi in cui il contratto non è soggetto alla registrazione (Circolare ministeriale 20/07/2012).
Fabbricati, porzioni o pertinenze di fabbricati di qualsiasi tipo e condizione e a qualunque uso adibiti: fabbricati civili, commerciali, industriali, urbani, rustici, integri, semidiroccati, in costruzione presenti sul territorio comunale (compresi garage, magazzini, cantine).
Rimane inoltre l’obbligo di comunicazione della cessione di fabbricato per i casi di cessione di fabbricato o ospitalità a cittadini extracomunitari indipendentemente dalla registrazione del contratto. Questo obbligo può essere assolto anche mediante la comunicazione di ospitalità.
Se si cedono locali in nome proprio o altrui (proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sublocazione, legale rappresentante) è obbligatorio presentare la comunicazione.
Se si cede un appartamento, un box e una cantina, andranno presentate tre distinte denunce.
Per ulteriori informazioni, consultare il sito della Polizia di Stato.