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CARTA di IDENTITA’: atto di assenso tra genitori

Il genitore con figli minori che faccia richiesta per sé della carta d’identità valida per l’espatrio, nel momento in cui sottoscrive la dichiarazione di non trovarsi nella condizione ostativa al rilascio di un documento valido per l’espatrio (art. 3, comma 1, lett. b) della L. 21 novembre 1967, n. 1185), dichiara altresì di avere l’assenso scritto dell’altro genitore.

Anche  il genitore non convivente, con figlio naturale minore, deve munirsi dell’assenso scritto dell’altro genitore/coniuge, con le modalità dell’art. 38, comma 3 del DPR 445/2000.

Ciò vale anche nel caso in cui il richiedente sia divorziato o separato. Con l’assenso dell’altro coniuge vengono tutelate le esigenze del figlio minore al fine di scongiurare il pericolo che un genitore, recandosi all’estero, non adempia ai propri doveri, costituzionalmente garantiti (art. 30), di mantenere, istruire ed educare i figli, anche naturali. Un prolungato distacco dal minore può determinare una mancanza dei doveri sopra elencati, per cui a fronte del diritto costituzionalmente garantito all’espatrio (art. 16) si pone il limite della tutela dei minori (art. 30 Cost.) quale esigenza di pubblico interesse.

In mancanza dell’assenso scritto, ci si deve rivolgere al Giudice Tutelare.

    mercoledì 11, Gennaio 2023
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